Area Marina Protetta, Penisola del Sinis, Isola del Mal di Ventre: PESCA PROFESSIONALE, SPORTIVA E PESCATURISMO

AREA MARINA PROTETTA

L’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” è stata istituita secondo la Legge 979 del 1982, integrata dalla Legge 394 del 1991, con decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 dicembre 1997, rettificato con il decreto Ministeriale del 17 Luglio 2003, aggiornato con il decreto ministeriale del 20 Luglio 2011, che aggiorna la perimetrazione dell’area marina protetta, eC con il decreto ministeriale n. 188 del 20 Luglio 2011, cosiddetto regolamento di disciplina delle attività consentite all’interno dell’area marina protetta. 

Secondo il nuovo Decreto Ministeriale l’area di mare protetto occupa una superficie di circa 25 mila ettari ed è suddivisa in zone con diversi gradi di tutela. Esistono le zone “A”, “B” e “C” a diverso grado di utilizzo in maniera da rendere concreta la fruizione sostenibile dell’area.

Perimetrazione ex DM del 20 luglio 2011

ZONA A – DI RISERVA INTEGRALE

È quella più piccola e prevede un grado di tutela integrale. Comprende la parte settentrionale dell’Isola di Mal di Ventre e lo scoglio del Catalano, posto al centro di un quadrato con i vertici posti a 1000 metri dallo stesso in direzione dei 4 punti cardinali. La Zona A ha un elevato livello di protezione degli habitat e delle specie. In essa è consentito l’accesso ai soli mezzi e al personale autorizzati per la ricerca e la sorveglianza.

ZONA B – DI RISERVA GENERALE

Ha un grado di tutela generale. In questa zona tutte le attività devono essere improntate a criteri di uso compatibile della risorsa, con il controllo del numero degli utilizzatori e dei suoi metodi di utilizzo. Sono consentite le attività secondo le modalità stabilite dall’Ente Gestore, alcune delle quali previa autorizzazione, attraverso il Regolamento di disciplina ed il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta.

ZONA C – DI RISERVA PARZIALE

È quella di tutela parziale. In questa Zona sono consentite quelle attività che non confliggono con le finalità istitutive e comunque secondo le modalità stabilite dall’Ente Gestore, alcune delle quali previa autorizzazione, attraverso il Regolamento di disciplina ed il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta. Con l’ultimo Decreto Ministeriale quest’ultima viene estesa fino al tratto di costa compreso tra la bocca della laguna di Mistras e l’uscita del canale Scolmatore.

Nell’Area Marina Protetta è vietato asportare sabbia, roccia, organismi vegetali e animali vivi o morti. Inoltre non è consentita la pesca subacquea, al fine di tutelare le specie ittiche bersaglio della pesca effettuata in apnea con l’uso di fucili e altri armi subacquee.

http://www.areamarinasinis.it